La revisione legale dei conti (di G.Ladisa)

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il controllo contabile della società è affidato quasi sempre a soggetti specializzati, e cioè i revisori legali o le società di revisione.

LA NOMINA

È possibile che i revisori contabili o le società di revisione incaricate di effettuare la revisione legale dei conti, siano stati già indicati nell’atto costitutivo, come dispone l’articolo 2328; nel caso in cui questo non fosse avvenuto, la decisione sulla scelta dei revisori spetta all’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo della società, per esempio il collegio sindacale del sistema tradizionale.
L’assemblea stabilisce il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione.

 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INCARICO

L’incarico dura tre esercizi, e l’assemblea può revocare l’incarico ai revisori solo quando vi sia una giusta causa, e dopo aver sentito l’organo di controllo. i revisori possono anche dimettersi dall’incarico, e salvi i danni che eventualmente hanno provocato con questa decisione, le dimissioni dall’incarico devono essere effettuate in maniera tale da consentire alla società sottoposta alla revisione di provvedere alla nomina di altri revisori, a meno che il motivo delle dimissioni sia dovuto da un impedimento grave e provato dal  revisore. l’assemblea dovrà nominare i nuovi soggetti che dovranno svolgere l’incarico. Può darsi però, che le dimissioni non siano frutto di una volontà unilaterale dei revisori, ma siano state concordate con la società, oppure si sia giunti ad una risoluzione consensuale del contratto; in questo caso le funzioni di revisione saranno svolte dai vecchi revisori fino al momento in cui la deliberazione di conferimento del nuovo incarico sarà diventata efficace, e comunque le funzioni dei vecchi revisori non potranno essere protratte per oltre sei mesi dalla data di dimissioni o dalla risoluzione del contratto.

 

 

I REVISORI

I revisori, per poter svolgere tale compito, devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel registro possono iscriversi anche le società di revisione, costituite come società di persone o di capitali, che abbiano come oggetto esclusivo la revisione o l’organizzazione contabile delle imprese e sempre che posseggano determinati requisiti previsti dallo stesso d.lgs. 88\98. I revisori, inoltre, devono essere indipendenti dalla società, e in nessun modo devono essere coinvolti il suo processo decisionale. È stato poi previsto che quando i rapporti fra revisori legali e società rischiano di far venir meno la necessaria indipendenza fra revisori e la società, questi ultimi non devono svolgere la revisione.

 

 

L’ATTIVITÀ DEI REVISORI

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla commissione europea La parte più importante dell’attività dei revisori è indicata dall’articolo 14 del decreto legislativo 39\2010; in primo luogo i revisori legali esprimono con un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, per le società che debbano redigerlo.
Il controllo però non si limita al solo bilancio, perché i revisori devono anche verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Sempre l’articolo 14, al comma due, disciplina in maniera particolareggiata il contenuto della relazione che i revisori svolgono sul bilancio. Di questa relazione interessano dei particolari aspetti, perché i revisori possono esprimere un giudizio favorevole sul bilancio nella loro relazione, e in tal caso dichiareranno che questo è conforme alle norme che disciplinano la relazione, e rappresenta in modo che si ritiene corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Ovviamente i revisori per svolgere adeguatamente il loro incarico, dovranno avere dagli amministratori tutti documenti le notizie necessarie.

 

 

LA RESPONSABILITÀ DEI REVISORI

La responsabilità dei revisori si avrà nei confronti della stessa società che ha conferito l’incarico di revisione legale,  i suoi soci e i terzi.
Saranno anche responsabili per i danni, il responsabile della revisione, i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile. Tale responsabilità sarà solidale, tra loro e con la stessa società di revisione legale per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili che abbiamo visto si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio esercizio, o consolidato, emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.